Bonus abbattimento barriere architettoniche

Bonus 75%

Guida completa sul bonus abbattimento barriere architettoniche al 75%.

Come funziona il bonus barriere architettoniche?

Consiste in una detrazione fiscale o sconto in fattura del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di ostacoli fisici in edifici già esistenti che impediscono la libertà di movimento di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta.

L’Agenzia delle entrate ha più volte specificato che la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto dei lavori.

La detrazione del 75% è ripartita in 5 quote annuali

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

Requisiti degli interventi agevolabili

Per ottenere la detrazione dovrai necessariamente realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al DM 236 del 14 giugno 1989.

Tra gli interventi ci sono anche:

La sostituzione di porte interne, porte blindate, infissi esterni, avvolgibili, tende da sole

Quali soggetti possono aderire?

Il bonus è da ritenersi applicabile per edifici di qualsiasi categoria catastale.

  • Le persone fisiche, compresi negozi, gli esercenti arti e professioni
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • Le società semplici
  • Le associazioni tra professionisti
  • I soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)

Infine, la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici “già esistenti”.

Misure e caratteristiche tecniche

Per gli infissi il D.M. stabilisce in generale che le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere comodamente utilizzabili.

Per quel che riguarda le porte, la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm.

La luce netta delle altre porte interne deve essere di almeno 75 cm. L’altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati a una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento.

Per le finestre invece il punto 8.1.3 stabilisce che l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm (consigliata 120 cm). È necessario, inoltre, che l’altezza del parapetto sia di almeno 100cm (dal pavimento alla parte superiore del profilo di base fisso del serramento).

Massimali detraibili

L’art. 119-ter del DL 34/2020 (e successiva circolare AdE 17/E) introduce i seguenti massimali di spesa:

a€ 50.000 sulle singole unità immobiliari (sia indipendenti che all’interno dei condomini)

b€ 40.000 (per parti comuni) moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c€ 30.000 (per parti comuni) moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Quale iva farsi applicare ?

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche beneficiano dell’IVA agevolata al 4%*.

Cessione del credito e sconto in fattura

Il DL cessioni ha confermato la possibilità per il bonus barriere al 75% di usufruire della CESSIONE DEL CREDITO o SCONTO IN FATTURA (art. 121 Decreto Rilancio comma 2 f-bis).

Suggerimenti...

Lo SCONTO IN FATTURA è un’opzione ancora possibile con il BONUS 75%, ma sicuramente più complessa.

Una soluzione più semplice e ugualmente vantaggiosa per il Cliente finale è la formula del finanziamento con la detrazione in soli 5 anni (non in 10).

Con la formula del finanziamento il cliente finale paga subito “solo” il 25%, godendo della detrazione del 75% nei 5 anni successivi.

Dichiarazione di conformità abbattimento delle barriere architettoniche

La natura delle opere, deve essere di effettiva “eliminazione” di barriere preesistenti. Quindi sarà necessario documentare, tramite un professionista abilitato, non solo che le nuove opere siano realizzate a norma del DM 236/1989, che disciplina tutti i requisiti tecnici, ma anche che quelle preesistenti non lo siano.